03 febbraio 2022 #news
Diciamolo: lo smaltimento delle lettiere / deiezioni dei cavalli ha delle regole e, parimenti, un costo. “Fare come se non” non ha davvero molto senso… l’escamotage adottato vedrà, prima o poi, le multe fioccare, con buona pace dei “furbetti”. L’ennesima violazione delle norme sul regolare smaltimento dei rifiuti organici prodotti dalla stabulazione dei cavalli ha avuto luogo nell’abruzzese, più precisamente a Chieti, dove i militari del nucleo di polizia ambientale e forestale e la stazione carabinieri forestale del capoluogo, su disposizione della locale procura della Repubblica, hanno sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 3 ettari, in cui venivano costantemente e irregolarmente smaltiti rifiuti organici provenienti dalla scuderia in essere.
Le indagini dei Carabinieri del Nipaaf hanno infatti accertato il progressivo e continuativo riempimento di un laghetto con le deiezioni dei cavalli ospiti e gestiti dalla struttura.
Ulteriori e specifici accertamenti sotto il profilo ambientale consentiranno di verificare se la condotta abbia cagionato un’alterazione significativa delle acque dell’invaso, con ricadute negative anche sulla flora e sulla fauna presenti.
Laddove venisse accertata la compromissione o il deterioramento significativo dell’ecosistema acquatico, l’indagato in essere risponderebbe per il reato di cui all’articolo 452 bis del codice penale, che prevede la pena della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10mila a 100mila euro.
Diciamolo: lo smaltimento delle lettiere / deiezioni dei cavalli è soggetto a regole precise e, parimenti, ha un costo. Oggi, “fare come se non” non ha davvero molto senso… Troppo spesso veniamo a conoscenza di illeciti simili, per la noncuranza di individui superficiali o magari improvvisati nella gestione di una scuderia, che non danno il giusto peso alle norme e alle conseguenze delle loro azioni: questo è molto grave. La lettiera dei cavalli non è immediatamente e stricto sensu utilizzabile nemmeno per concimare prati e campi… ci sono delle regole, e vanno seguite.
Le norme che regolano il corretto smaltimento ci sono e sono chiare, e difendono la salvaguardia dell’ambiente e dell’uomo. Proponiamo di seguito un breve resoconto indicando a tutti una giusta interpretazione:
Lo stallatico equino idoneamente gestito, vale a dire dopo una corretta “maturazione” in concimaia / letamaia (pari a 40 gg circa) e secondo un piano agronomico, può essere impiegato come fertilizzante di terreni dell’azienda in cui il letame è prodotto.
Lo spargimento di stallatico equino sui terreni agricoli potrebbe anche favorire un beneficio ecologico depositando sostanze nutritive come azoto e fosforo, riducendo così l’uso di fertilizzanti chimici e, quindi, l’impatto ambientale. Questo a patto che il letame non venga destinato al terreno in modo continuativo ed eccessivo e non sia mescolato a trucioli: nel qual caso finirebbe col superare la capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle colture. Il sovraccarico di nutrienti nel suolo causa l’infiltrazione o la percolazione del materiale, a seconda dei casi, nelle acque superficiali e sotterranee, venendo cosi classificato come inquinamento delle falde.
Qualora invece si intenda impiegare il letame dei cavalli del maneggio in un’azienda terza è necessario che il produttore si attenga a quanto stabilito dal Dlgs 75 del 29/04/2010 che detta tutte le norme in materia di vendita di fertilizzanti. Secondo questo Decreto Legislativo il produttore di fertilizzanti deve richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato. Deve inoltre essere messo in atto un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto venduto.
A livello nazionale, l’Italia può fare riferimento al testo unico per la Tutela dell’Ambiente che, all’art 137, co 14, stabilisce i casi di illecita gestione dei rifiuti e attribuisce all’utilizzo fittizio delle materie fecali di origine agricola rilevanza penale; varie sentenze della Corte di Cassazione e del TAR ribadiscono il concetto che lo stallatico può non essere considerato un rifiuto soltanto quando è realmente reimpiegato, e nelle giuste proporzioni, tempi e modalità richieste dalla produzione agricola.
Se non sussistono queste condizioni, il letame deve essere considerato e trattato come un rifiuto a tutti gli effetti e, in quanto tale, soggetto alla normativa sullo smaltimento letame cavalli, in particolare alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006. L’art. 185 comma 1 di detto decreto esclude dalla disciplina dei rifiuti le materie fecali se non correttamente utilizzate in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
A livello europeo, Il Regolamento CE n°1069/2009 definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano tra i quali troviamo anche lo stallatico definito come: “escrementi e/o l’urina di animali di allevamento, diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera”.
Tirando le somme il gestore (o proprietario) del maneggio ha tre strade da seguire:
- può utilizzare il letame per fertilizzare i terreni nella propria azienda, dopo la corretta maturazione dello stesso in concimaia e secondo un piano agronomico;
- può cedere il letame ad un’altra azienda attenendosi alla normativa sulla vendita dei fertilizzanti (Dlgs n.75/2010) e previa iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- può trattare lo stallatico degli equidi alla stregua di un rifiuto speciale non pericoloso.
In quest’ultimo caso, il rifiuto dovrà essere stoccato a norma dell’art. 183 co 1/bb che regola il “deposito temporaneo”, quindi affidato ad un’azienda certificata per la raccolta e il trasporto letame dei rifiuti indicizzati con il codice CER020106 e provvista di “Formulario di Accompagnamento Rifiuti”.
© S. Scatolini Modigliani.; riproduzione riservata; fonte caso/news: chietitoday.it; foto archivio © EqIn