08 febbraio 2022 #news
Ottime notizie ci giungono oggi dall’Aula di Montecitorio che si è espressa positivamente sulla proposta di Legge Costituzionale che mira a modificare gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione riguardanti la tutela dell’ambiente.
Il DDL interviene sull’articolo 9 della Costituzione, per introdurre il principio della tutela degli animali, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; e sull’articolo 41 relativamente alla libera iniziativa economica privata, deliberando che questa non possa essere svolta in danno all’ambiente, oltre che alla salute.
In tal modo si mira a dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Il progetto di legge costituzionale approvato dal Senato si compone di tre articoli.
L’articolo 1 introduce un nuovo comma (il 3°, che cita “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.) all’articolo 9, al fine appunto di riconoscere nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
Il nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali ed è suddiviso in due periodi.
Al primo periodo, accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Sempre al primo periodo, viene introdotto un riferimento espresso all’ “interesse delle future generazioni”, espressione inedita nel testo costituzionale.
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e ‘sistemica’: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
In particolare, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura ‘espansiva’.
La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale“.
In tale prospettiva l‘ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.
In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale C. 3156 che ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l’introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali.
Nel corso della discussione in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato il dibattito ha investito anche diverse possibili formulazioni quali la proposta di inserimento di una tutela degli animali quali “esseri senzienti” (riprendendo una dicitura presente nell’articolo 13 del Trattato di Lisbona dell’Unione europea) o di contro l’opzione di non inserimento alcuno di una previsione circa la tutela gli animali, ritenuta già inclusa appieno nella nozione di ecosistema e biodiversità.
L’articolo 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica In primo luogo, interviene sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell’articolo 41: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”; l’ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all’ambiente.
L’articolo 3 stabilisce che la legge statale, che ai sensi del nuovo art. 9 Costituzionale disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Sicilia) e alle Province autonome (Trento e Bolzano) nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
L’Assemblea del Senato ha approvato il testo unificato nella seduta del 9 giugno 2021: La proposta è stata approvata con 224 voti favorevoli, 23 astenuti e nessun voto contrario.
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