16 giugno 2021 #news
Torniamo a parlare di diritto equestre e di responsabilità civile, a seguito di una sentenza del Tribunale di Pistoia in merito ad un incidente capitato ad un cavaliere inesperto e minorenne, caso sul quale è studiocataldi.it (Avv. Filippo Portoghese) a portare chiarezza.
E’ stata la “comprovata inesperienza del cavaliere” a determinare il criterio di imputazione della responsabilità. Questo è quanto si ricava dalla sentenza n. 794/2020 del Tribunale Civile di Pistoia in merito al caso che qui di seguito vi riportiamo:
“Un minore subisce un grave infortunio a seguito di una caduta da cavallo mentre frequenta una lezione di equitazione presso un centro ippico. Al momento della caduta non è presente il suo istruttore bensì una collega di questi alla quale era stata (solo) momentaneamente affidata la conduzione della lezione. Una volta ordinato agli allievi il comando di iniziare il trotto, il cavallo di uno di questi si rifiuta di partire. L’istruttrice agita il frustino vicino alla gambe del cavallo al fine di stimolarne la partenza con l’unico risultato di fare imbizzarrire l’animale che parte al galoppo lungo la pista. Durante questa improvvisa corsa al galoppo l’allievo, esaurita la forza fisica per rimanere aggrappato al cavallo, cade sotto la pancia dell’animale che con lo zoccolo gli passa sopra il viso, provocandogli gravissime lesioni”.
“I genitori del minore in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul di loro figlio (che divenuto maggiorenne si costituirà autonomamente) citano in giudizio il centro ippico per farne accertare la responsabilità nella produzione dell’incidente e -per l’effetto – sentirlo condannare ai danni tutti subiti dal figlio quantificati complessivamente in euro 135.267,65.
Il Centro Ippico si costituisce, contesta tutto quanto ex adverso dedotto e chiama in manleva la propria compagnia di assicurazione. Questa, autorizzata la chiamata in causa, chiede il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della garanzia e in ulteriore subordine l’applicazione delle franchigie previste nella convenzione multirischi”.
Ma perché la compagnia di assicurazione ha rigettato la domanda del Centro Ippico? “Un preciso articolo della polizza multirischi esclude che i cavalieri possano essere considerati terzi e dunque il danno in questione, essendo occorso ad un cavaliere (ossia Tizio) nel corso di una lezione, non rientra nella copertura assicurativa garantita dalla compagnia di assicurazione terza chiamata”.
Da qui la risposta del Tribunale, che ha accolto l’imputazione di responsabilità al Centro Ippico ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile con la relativa sentenza che si pone in linea di continuità con la pregressa giurisprudenza di legittimità (riconosciuto danno pari a euro 90.894,55).
A determinare questo esito è il caso specifico: l’allievo è (era) un principiante; “al tempo dell’incidente aveva dieci anni e stava partecipando ad una lezione di base” della scuola di equitazione, sebbene non fosse la prima volta. Di certo, anche il buon senso lo suggerisce, non poteva essere considerato un cavaliere esperto. “Il centro ippico avrebbe dovuto quindi provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’incidente secondo quanto prevede l’art. 2050 c.c. E’ invece emerso che l’istruttrice presente al momento della caduta (in sostituzione dell’istruttore titolare allontanatosi per una emergenza in scuderia) non aveva né qualifica né titolo per impartire lezioni di equitazione. Ergo, si afferma in sentenza, l’avere lasciato in campo con gli allievi in luogo dell’istruttore chi non aveva titolo per esserci non può soddisfare alcuna idonea misura a livello organizzativo per impedire che l’evento si possa verificare”.
Non solo la giurisprudenza, ma anche il buon senso avrebbe dovuto suggerire che, stanti i fatti di cui sopra, “alcuna rilevanza può avere la ritenuta mansuetudine del cavallo (considerando la corporatura dell’allievo e la mole del cavallo) o la pretesa condotta disattenta dell’allievo incapace di mantenere il dovuto assetto tanto da perdere l’equilibrio e cadere”.
Una vicenda che indubbiamente molto ha da insegnare ai Centri Ippici: prima di tutto, la necessità assoluta di non delegare mai a terze persone non qualificate, per quanto fidate, la responsabilità degli allievi in campo (il buon senso suggerisce che è certamente meglio annullare la lezione, nel caso in cui l’istruttore sia impossibilitato a svolgerla); secondariamente, l’importanza di specificare e verificare sempre il tipo di copertura assicurativa che si richiede alle Compagnie: circa i fatti di cui sopra, si è portati a pensare che la polizza fosse stata stipulata principalmente per avere una copertura con riferimento ai danni subiti dai cavalieri a causa dei cavalli del Centro (cadute, ecc.), ma tant’è, così non è stato.
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