08 luglio 2021 #news
Le norme generali per il benessere degli animali impiegati in attività sportiva e le norme per lo sport equestre non entreranno in vigore prima di gennaio del 2022.
Subisce un rinvio di nove mesi la nuova disciplina unitaria per il benessere di tutti gli animali impiegati in attività sportive. Il rinvio è stato disposto dal Decreto Sostegni (Articolo 30, punto 7).
La disciplina in questione era stata definita dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole e inserita nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che sarebbe dovuto entrare in vigore il 2 aprile scorso: si tratta di un disciplinamento organico a tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive, definito come una fattispecie di tutela ad hoc per il cavallo atleta.
Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo scorso il cavallo come atleta è legalmente e ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano nel momento in cui ricorrano in modo congiunto tre requisiti: 1) la registrazione attraverso un documento di identificazione; 2) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare; 3) sia iscritto al repertorio dei cavalli atleti. L’art. 23 prescrive per i cavalli che svolgono attività sportiva una vista veterinaria annuale e le vaccinazioni previste dalla Federazione.
Il provvedimento che doveva entrare in vigore il 2 aprile 2021 ed ora slittato, ha l’obiettivo di riconoscere, promuovere e tutelare il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, “quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale”.
Una disciplina unitaria- Il Titolo IV, dall’articolo 19 all’articolo 24, contiene norme generali per il benessere degli animali impiegati in attività sportiva e norme specifiche per lo sport equestre, armonizzando le disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole in una disciplina unitaria riguardante tutti gli animali impiegati in attività sportive.
Obblighi – Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
Divieti– Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. E’ altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
Nelle gare– Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
Caratteristiche strutturali- Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
Documenti– Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
Solo abbattimento “umanitario”– E’ fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario. Tale caso è previsto quando è necessario abbattere l’animale a seguito di eventi infausti che ne hanno compromesso irreversibilmente le capacità motorie o vitali (come, ad esempio, nel caso di equidi impiegati in competizioni o gare), allo scopo di ridurne al minimo la sofferenza.
Trasporto– I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
Polizza obbligatoria– E’ fatto obbligo al proprietario dell’animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.
Il ruolo del Veterinario- L’ammissione dell’animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all’accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L’organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario
durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
Pregiudicati– E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati contro il sentimento per gli animali e per violazioni previste dall’ordinamento sportivo.
Sanzioni e regolamenti ad hoc- Ferme restando le conseguenze civili e penali per le violazioni del decreto 36/2021, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività sportive si devono dotare di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle nuove norme, sanzioni disciplinari fino alla revoca dell’affiliazione.
Il cavallo atleta- Il decreto contiene una definizione del «cavallo atleta», disciplina la visita di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva del cavallo e le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi.
Tuttavia, per effetto della proroga, tutte le suddette norme sul benessere degli animali sportivi e del cavallo atleta subiscono al momento un brusco arresto. Non è certo una buona notizia…
© B.S.; riproduzione riservata; fonti principali: anmvioggi.it; Gazzetta Ufficiale / DL 28 febbraio 2021, n. 36;