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Diritto equestre: la caduta da cavallo durante la lezione

Diritto equestre: la caduta da cavallo durante la lezione
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Annuncio creato il 29/03/2022 19:12

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Esiste sempre un margine di rischio, ineliminabile, che, pur scongiurandolo, è messo in conto da chi decide di montare un cavallo. Da mutuare per l’occasione, con irriverenza, l’espressione del duetto tra Alfredo e Violetta, protagonisti della La Traviata di Giuseppe Verdi: “altero croce e delizia al cor!” Nell’approfondimento a seguire verranno esplorati gli aspetti giuridici / di responsabilità / conseguenze in caso di incidente, nella fattispecie durante una lezione di equitazione svolta all’interno di un maneggio, alla presenza e sotto la vigilanza di un istruttore.

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Chi risponde dei danni? È responsabile il gestore del maneggio?

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Givova

La nostra giurisprudenza opera una distinzione della disciplina applicabile a seconda che le lezioni di equitazione vengano impartite a principianti o, piuttosto, a cavalieri esperti. Sono diverse quindi le norme che regolamentano la responsabilità del gestore del maneggio a seconda del livello di preparazione del cavaliere.

In particolare i giudici della Corte di Cassazione hanno elaborato una massima di esperienza quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici: si presume che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporti pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti, con la conseguenza che solo la prima attività sarebbe considerata pericolosa.

Se le lezioni impartite ad un allievo principiante qual è la disciplina applicabile?

L’attività di equitazione svolta all’interno di un maneggio da un cavaliere principiante ed inesperto privo di capacità di controllo dell’animale, anche se sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore, costituisce attività pericolosa, secondo quanto previsto dall’art. 2050 c.c.

Se le lezioni vengono impartite a principianti, ignari di ogni regola di equitazione, ovvero ad allievi giovanissimi ed ancora incapaci di controllare la cavalcatura, in caso di caduta il principiante potrà ottenere il risarcimento dei danni subiti dal gestore del maneggio a meno che lui non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo.

Come potrebbe andare esente da responsabilità il gestore in questo caso? Per esempio provando che all’allievo era stato fornito un cavallo adeguato, che era stato affiancato da un insegnante esperto e che la lezione era stata tenuta all’interno dei recinti del circolo con l’espletamento di esercizi adeguati al suo livello di preparazione.

Il gestore del maneggio verrà invece condannato al risarcimento dei danni qualora non riesca a provare di aver adottato tutte le misure per evitare la caduta perché nel giudizio emerga che il cavallo da tempo aveva dato segni di nervosismo ed insofferenza o che la lezione tenuta non fosse appropriata ad un allievo inesperto o, ancora, che l’istruttore non fosse presente in loco.

E in caso di cavaliere esperto?

La caduta da cavallo può avvenire anche nell’ipotesi in cui il cavaliere o l’amazzone siano esperti. Anche in questo caso il gestore del maneggio potrebbe liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno? No! Non è sufficiente fornire questa prova!

In tale ipotesi si applica l’art. 2052 c.c. che prevede che la responsabilità per danno causato da animali può essere superata esclusivamente qualora il proprietario provi che il danno si è verificato per caso fortuito, inteso quale fattore concreto del tutto estraneo alla sua condotta.

Va da sé che se un cavaliere esperto, a seguito delle lesioni subite nel corso di una lezione di equitazione, cita in giudizio il gestore del maneggio per ottenere il risarcimento, il convenuto non si libera dalla responsabilità fornendo la semplice prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale stesso o della mansuetudine di questo.

È irrilevante, inoltre, che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili del cavallo. L’animale, infatti, sensu caret e l’imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio.

Ma allora cosa si intende per caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del maneggio? Una causa efficiente sopravvenuta, caratterizzata da eccezionalità ed imprevedibilità che sia idonea da sola a provocare l’evento.

Può consistere anche nel comportamento del danneggiato? Si!

Il caso.

Nel corso di una lezione di equitazione all’allieva Tizia – che aveva già seguito venti lezioni e non era quindi priva dei primi rudimenti dell’attività – era stata assegnata una cavalla di carattere docile ed utilizzata per le lezioni dei bambini e dei principianti.

Tizia stava procedendo al passo ed al piccolo trotto, inserita al centro di una ripresa di tre allievi, in fila indiana, con l’istruttrice ad una distanza di tre/quattro metri. Ad un certo punto, verosimilmente a causa di una mancanza di impulso da parte di Tizia, la cavalla si era fermata ed aveva abbassato il collo; l’istruttrice era intervenuta, gridando più volte di tirare le redini e stare con le spalle all’indietro, ma Tizia, anziché ottemperare a tali istruzioni, si era protesa in avanti ed era scivolata lungo il collo del cavallo, cadendo al suolo e provocandosi consistenti lesioni. Purtroppo, cose che possono capitare: Tizia citava, tuttavia, in giudizio il gestore del maneggio per chiedere il risarcimento dei danni.

In giudizio si dimostrava che Tizia era un’amazzone esperta con applicabilità della disciplina di cui all’2052 c.c. ed emergeva che la sua caduta dal cavallo non era stata provocata da un movimento repentino dell’animale, che anzi si era proprio fermato, ma dalla condotta della sua stessa amazzone, considerata di carattere eccezionale e imprevedibile.

L’allieva, come da istruzioni ricevute, avrebbe dovuto limitarsi a tirare verso di sé le redini ed a stare dritta sulla sella.  Il Tribunale escludeva, anche, che l’istruttrice avrebbe dovuto essere ad una distanza minore, posto che l’allieva non era una principiante e che i cavalli stavano procedendo al piccolo trotto in fila indiana, sicché stare a fianco degli animali avrebbe solo rischiato di innervosirli e di creare una situazione di pericolo.

Si concludeva, quindi, nel senso che il comportamento dell’allieva integrasse il caso fortuito, ovvero un comportamento eccezionale e imprevedibile idoneo, da solo, a provocare l’evento. La richiesta di risarcimento dei danni proposta da Tizia veniva, quindi, rigettata con esclusione della responsabilità del gestore del maneggio.

Concludendo, deve evidenziarsi come nel corso di una lezione di equitazione esistano reciproci doveri da rispettare, in capo al gestore del maneggio e all’istruttore da un lato, ed all’allievo – principiante o esperto – dall’altro, affinché la porzione di croce possa essere sempre più marginale, minimale o addirittura esclusa, rispetto alla delizia al cor!

(11 giugno 2025) © Avv. Giulio Muceli – riproduzione riservata; grafica/foto: © EqIn

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Redazione EQIN
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