La circolazione a cavallo su tratti stradali: regole e ratio
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A prescindere dalla volontà o meno di utilizzare il nostro amico equino su strada urbana o extraurbana, occorre considerare anche da un punto di vista giuridico i casi in cui si deve necessariamente transitare su tratti stradali, anche brevi, caratterizzati dal normale traffico, per accedere all’area di campagna in cui iniziare la nostra passeggiata.
A chi, appassionato di cavalli, non capita di guardare con invidia i vecchi film western in cui i cavalli circolano nelle strade come principale se non unico mezzo di locomozione? Scenari simili, ahimè, oggi sono un lontano e sbiadito ricordo a causa dell’evoluzione dei tempi e del progresso.
È possibile circolare a cavallo sulle strade?
È bene sapere che il nostro amico quadrupede non è stato bandito dalle strade pubbliche e neppure dai centri urbani, nonostante gran parte delle persone (e mi riferisco anche a chi ricopre ruoli istituzionali) ritenga che esista un divieto assoluto di circolare in strada. Beh, così non è!
Ad oggi l’unico testo di legge di riferimento al riguardo, è il Codice della Strada, cioè il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e successive modifiche) che disciplina “la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade”. Il Codice non impedisce ai cavalli (testualmente: “..agli animali…”) il transito nelle strade da esso regolamentate ma prevede che possano farlo in duplice veste: come animali singoli e come mezzi di traino di veicoli.
È disciplinata, infatti, espressamente – all’ art. 49 del C.d.S. – sia la guida dei veicoli a trazione animale (e quindi la circolazione con cavallo “attaccato” – per esempio con carrozza) che la conduzione degli animali (da tiro, soma, da sella). Ne deriva che il cavallo, sellato e/o condotto su strada, è un utente delle strade urbane ed extraurbane con titolarità di diritti e doveri alla stregua di tutti coloro ai quali viene consentito dal Codice della strada e conseguente piena applicazione dello stesso.
Non si tratta quindi di un intruso o di un trasgressore. Non solo, la costante giurisprudenza definisce quale utente della strada chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione stessa, circolandovi personalmente o facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere. Questo, se da un lato apre le porte ad un possibile utilizzo dei nostri amici equini nelle strade urbane, dall’atro comporta l’obbligo di osservanza della segnaletica stradale e di un utilizzo più attento e rispettoso dei terzi (o forse solo diverso) rapportato a quello posto in essere in un terreno di proprietà privata o, piuttosto, in un maneggio.
I sindaci possono vietare l’utilizzo del cavallo in strade urbane?
Si, ma a certe condizioni! Non si può trattare di un divieto generalizzato, l’ordinanza deve essere motivata e deve sussistere la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile.
Che requisiti sono richiesti per chi conduce il cavallo su strada?
L’art. 115 del Codice della Strada che regolamenta la materia individua i requisiti per la conduzione degli animali: il compimento dei quattordici anni di età e l’idoneità dei requisiti fisici e psichici. La ratio della norma è quella di tutelare sia i fruitori dell’animale che i terzi.
Il cavallo, invero, si differenzia dai normali veicoli a motore essendo un essere vivente pensante e con una propria autonomia. Questo può sicuramente comportare un pericolo ulteriore per l’incolumità delle persone: va da sé la sussistenza dell’obbligo che l’animale sia condotto da una persona capace di imporgli il proprio volere e di ricondurlo all’ordine ove necessario
Vi anticipo da subito che l’art 184 del Codice della Strada là dove recita “….per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente”, non deve essere considerato una scappatoia a quanto detto poco sopra. Verrebbe da dire: se basta un conducente per condurre due cavalli, allora un ragazzo più piccolo di 14 anni potrebbe condurlo in compagnia di un adulto. No!
Quali regole bisogna seguire?
Le norme stabilite per i conducenti di veicoli sono vincolanti anche per gli equidi durante la circolazione stradale. La regola principale è quella di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. D’altro canto, è previsto anche l’obbligo per ogni conducente di ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi allorquando in caso di avvicinamento gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento (art. 141 Codice della Strada).
Ed ancora il cavallo deve procedere mantenendo la destra, diversamente dai pedoni. È inoltre vietato sporcare la strada e le sue pertinenze.
Una conferma del fatto che il transito degli equidi sia previsto e disciplinato, e quindi consentito, la troviamo anche nell’art. 160 del Codice della strada : “salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni”. A ben vedere, si tratta di una disposizione abbastanza chiara che mette in luce la possibilità dell’equide di transitare e sostare nei centri urbani ed, anche, la diligenza e scrupolosità necessaria per tutelare l’incolumità pubblica.
Per quanto attiene il richiamato art. 672 del Codice Penale, vi preciso che è stato depenalizzato, prevendendo oggi l’irrogazione di una sanzione amministrativa a chi “lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta”.
Ma vi è anche da dire che la stessa disposizione prevede la medesima sanzione a colui che “aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”. Aggiungo, cosa che non dovrebbe nemmeno essere necessaria, che sono vietate le gare di velocità: purtroppo il fenomeno delle corse clandestine di cavalli tuttavia esiste.
E qualora dovesse verificarsi un incidente stradale?
Se nonostante l’osservanza di tutte le norme del Codice dovesse accadere di essere coinvolti in un incidente, dovremmo tenere presente che, poiché non vi è obbligo di assicurare i veicoli a trazione animale o gli animali da sella, (tale obbligo vige solo per i veicoli a motore) per i danni cagionati durante la circolazione, qualora sussista la nostra responsabilità dovremmo risarcirli di tasca nostra.
Il consiglio che mi permetto di darvi è quello di stipulare un contratto di assicurazione quantomeno per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di incidente si deve partire dal principio generale enunciato dall’art. 2054 del Codice Civile il quale prevede che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…..”.
Ciò significa che il punto di partenza è la pari responsabilità in capo a tutti gli interessati, salvo che qualcuno dei presunti responsabili riesca a provare che l’incidente si sia verificato esclusivamente per l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale da parte di un altro conducente.
Il caso: incidente stradale con coinvolgimento di un cavallo.
Al riguardo reputo interessante riportarvi il caso di un cavallo che durante la circolazione su una strada pubblica veniva spaventato dalla velocità di un’autovettura e, a seguito di un brusco movimento (cd. “scartando”), arrecava danni al veicolo di un terzo nonché lesioni allo stesso fantino.
Il conducente dell’auto citava in Tribunale il cavaliere chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti consistenti nel danneggiamento del veicolo di sua proprietà e a sua volta, il cavaliere, costituitosi in giudizio, chiedeva al giudice l’accertamento della responsabilità e, per l’effetto, la condanna dell’automobilista al risarcimento dei danni.
Nel corso del processo è emerso che il cavallo manteneva la destra della carreggiata e che, di contro, l’autovettura non avrebbe ridotto la velocità come richiesto dal IV comma dell’art. 141 sopra citato che così recita: “Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando… al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
I giudici, quindi, hanno ritenuto responsabile l’autista del veicolo per violazione della regola cautelare prescritta dal codice della strada e lo hanno condannato al risarcimento dei danni patiti dal fantino.
A ben vedere il caso sommariamente analizzato è indicativo del fatto che, ancorché con prudenza e rispetto delle regole cautelari, è legittima la circolazione dei cavalli su strada…anche se in una cornice decisamente diversa rispetto a quella dei vecchi film western.
A menzus bidere!
(16 luglio 2025) © Avv. Giulio Muceli – riproduzione riservata; grafica/foto: © EqIn
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