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Pass per cavallo atleta, specifiche da FISE

Pass per cavallo atleta, specifiche da FISE
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15 gennaio 2025 #News

Annuncio creato il 29/03/2022 19:12

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La Federazione Italiana Sport Equestri informa che, ai sensi della vigente normativa, i controlli sul possesso del certificato di idoneità dei cavalli atleti iscritti presso il repertorio federale, sono effettuati in base alle regole stabilite dalla FISE.

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L’art. 34.5 del Libro I (leggi QUI), in particolare, ha stabilito che i controlli saranno effettuati dal 1° luglio 2026 e solo durante la partecipazione dei cavalli atleti a manifestazioni sportive sotto l’egida federale.

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Dal 1° luglio 2026 il detentore del cavallo atleta conserva il certificato di idoneità sportiva rilasciato dal veterinario insieme al passaporto e li esibisce durante eventuali controlli di routine effettuati da Ufficiali di Gara e/o veterinari di servizio durante le manifestazioni sportive a cui il cavallo atleta partecipa.

Qualora il cavallo atleta fosse sprovvisto del certificato di idoneità viene emesso e annotato sul passaporto un “warning” e il detentore del cavallo atleta ha 30 giorni di tempo per presentare al Comitato regionale competente il certificato di idoneità previsto. Trascorso questo termine il cavallo atleta è bloccato fino alla presentazione del certificato di idoneità.

Il possesso del certificato di idoneità sportiva rilasciato dal veterinario non incide in alcun modo sulla operatività della polizza assicurativa che è vigente a seguito della semplice iscrizione o del rinnovo del cavallo atleta al Ruolo federale del cavallo.

La visita deve essere eseguita da un qualsiasi veterinario iscritto all’Ordine, compilando l’apposita scheda ministeriale (QUI) e il certificato di idoneità ministeriale (QUI). N.B. la documentazione deve essere compilata su Vet Info, non in modalità cartacea.

Si precisa che la visita disciplinata dal Decreto Ministeriale è finalizzata al rilascio di un certificato di idoneità e non di sanità ossia non attesta lo stato di salute.

Inoltre, come chiaramente indicato anche negli allegati ministeriali:

– il giudizio espresso dal veterinario ha valore esclusivamente con riferimento allo stato rilevato al momento dell’esame;

– non ha efficacia retroattiva;

– non garantisce l’idoneità futura del cavallo a momenti successivi alla visita.

L’eventuale non idoneità si limita a patologie croniche sintomatiche, clinicamente rilevabili e giudicate invalidanti dall’esaminatore. In caso di patologie acute, ma ritenute momentanee, il giudizio resta sospeso fino a remissione dei sintomi e conseguente nuova visita.

Vige altresì un assoluto rispetto della privacy e l’eventuale non idoneità ed i dettagli delle relative schede sono visibili solo al proprietario/detentore o al Veterinario compilatore.

Il certificato, inoltre, può attestare un’idoneità limitata e riportare delle specifiche relative all’idoneità o meno all’esercizio di una o più attività sportive, così come delle limitazioni riferite a discipline o a livelli agonistici che prevedono un particolare impegno.

Con queste disposizioni, la Federazione assicura la piena attuazione delle norme in materia di tutela sanitaria e benessere animale, promuovendo la regolarità e la trasparenza nelle competizioni sportive.

© Comunicato Stampa FISE; foto: EqIn

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Redazione EQIN
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