Compravendita, IVA al 5% sulle cessioni di cavalli non destinati alla filiera alimentare
25 ottobre 2024 #news
La conversione in Legge del Decreto Fiscale ha modificato l’IVA sulla compravendita dei cavalli non destinati alla filiera alimentare. Dal 9 ottobre si applica l’aliquota del 5 %.
L’IVA al 5 per cento sulla compravendita di cavalli vivi è Legge. L’agevolazione fiscale è stata strutturalmente assorbita nel Testo Unico dell’IVA con la conversione in legge del Decreto Fiscale (Decreto Omnibus). Con questa modifica, atta ovviamente a sostenere la filiera equina, nell’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota del 5 per cento (Tabella A, parte II-bis, del Testo Unico dell’IVA) vanno quindi ad aggiungersi i cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengano entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita.
Minor gettito– L’abbattimento dell’aliquota- dal 22 al 5 per cento- comporta un minor gettito che il Ministero delle Finanze calcola essere di 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. La compensazione finanziaria, per l’anno 2024, è stata coperta attingendo ai «Fondi di riserva e speciali» e dai «Fondi da ripartire» del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Modifiche alla disciplina in materia di IVA – Prima di essere convertito in Legge, il Decreto Fiscale del Governo si riferiva solo alle “cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita”. Con la legge di conversione, il Parlamento ha modificato la norma, attribuendo l’agevolazione alle “cessioni che avvengano entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita”.
© Redaz.; fonte principale: anmvi.it; foto © EqIn



















