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Manifestazioni e cavalli (part 2): e se capita un incidente?

Manifestazioni e cavalli (part 2): e se capita un incidente?
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Annuncio creato il 29/03/2022 19:12

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Torniamo ad occuparci della regolamentazione in essere per ciò che riguarda qualsiasi manifestazione riguardante i cavalli. Tema già in parte approfondito nella rubrica Diritto Equestre per ciò che riguarda la regolamentazione generale (+ info: clicca qui): oggi cercheremo di capire le conseguenze degli infortuni che si possono verificare durante questi eventi.

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In primis ribadiamo che le manifestazioni in cui vengono utilizzati gli equidi devono essere soggette a specifiche regole per garantire requisiti di sicurezza e salute per i cavalieri e per i cavalli previste da un’Ordinanza del Ministero della salute del 21 luglio 2011 (che modifica e conferma la prima emanata nel 2009, nota come Ordinanza Martini). prorogata, da ultimo, il 19 dicembre 2023 per  un periodo di cinque mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2024.

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Su chi grava la responsabilità nel caso in cui durante tali manifestazioni il cavallo subisca un infortunio?

Una posizione di particolare rilevanza è senza dubbio rivestita dagli organizzatori dell’evento, su cui grava l’obbligo di custodia dell’area in cui viene realizzata la manifestazione. L’art. 2051 prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. La custodia è intesa come “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni.

Un caso emblematico è quello della Fiera Verona edizione 2022, ovvero l’infortunio del cavallo Tango. Poco prima dell’inaugurazione Tango è scivolato, pare a causa della presenza di un tombino all’interno del box, causandone una letale frattura alla tibia, cui è purtroppo seguita l’eutanasia.

Il Regolamento tecnico della Fiera prevede la limitazione e/o esclusione di ogni responsabilità degli organizzatori, ovvero la Veronafiere S.p.a. Nel regolamento si legge “Ogni responsabilità in ordine alla statica di qualsiasi tipo di allestimento, materiale merceologico o di quanto esposto, è esclusivamente a carico dell’Espositore, il quale esonera espressamente Veronafiere per i danni che possano derivare anche indirettamente da difetti di progettazione, di costruzione e di montaggio” ed ancora “la circolazione dei mezzi in genere, all’interno del quartiere fieristico, avviene senza alcuna responsabilità di Veronafiere all’interno del quartiere fieristico”, e infine che l’espositore assume a proprio ed esclusivo carico ogni responsabilità in ordine a danni o fatti che dovessero verificarsi sia prima, che durante lo svolgimento della mostra, che successivamente.

Allorquando si partecipa ad una manifestazione è in primis sicuramente necessario analizzare con attenzione i disciplinari contenenti le norme interne che regolamentano l’evento.

Dalla mera lettura di questo Regolamento tecnico sembra che l’unico responsabile sia l’espositore e non invece l’organizzatore. Ma i disciplinari o i regolamenti possono contenere una totale esenzione di responsabilità? Può essere considerata legittima la totale esclusione della responsabilità degli organizzatori dell’evento qualora ci siano regolamenti che lo prevedono? No!

La legge, in particolare l’art. 1229 cc prevede che è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. Ed ancora che è nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Quali sono le regole da seguire quando si organizza una manifestazione con la partecipazione di equidi?

Il primo ed imprescindibile elemento vede come destinatari i promotori dell’iniziativa. Essi, infatti, devono individuare un Responsabile e farsi carico delle complesse procedure burocratiche e, soprattutto, essere consapevoli che sono i principali destinatari delle responsabilità civili e penali dell’evento.

Gli organizzatori devono redigere una relazione tecnica che preveda il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere dei fantini e degli animali e presentarla alla Commissione provinciale di vigilanza (integrata da un veterinario della ASL) di cui al Regio Decreto n 635 del 1940 per il rilascio di un parere favorevole.

Devono essere rispettate delle regole per garantire sicurezza e incolumità di fantini ed equidi? Si!

L’Ordinanza del Ministero della Salute sopra richiamata stabilisce che il tracciato del percorso deve garantire sicurezza e incolumità dei cavalieri, equidi e delle persone che assistono. Il percorso dev’essere protetto con adeguate paratie per attutire impatti o cadute. Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione dev’essere idoneo, tecnicamente, al regolare svolgimento della manifestazione.

Se le regole di sicurezza non vengono rispettate gli organizzatori possono andare esenti da responsabilità?

No!

Come limitare le conseguenze degli eventi dannosi?

Senza dubbio con il rispetto delle regole previste per l’organizzazione dell’evento e, a tal fine, è consigliabile farsi assistere da un avvocato che può fornire un importante consulenza. A questo dovrebbe aggiungersi la stipula di una polizza assicurativa. Qualsiasi organizzatore di una manifestazione equestre, gestore di centro ippico e/o proprietario di cavalli in genere dovrebbe stipulare un’idonea polizza assicurativa. polizza assicurativa per danni a persone, animali e cose per l’intera durata della manifestazione.

La casistica è molto ampia e sarà necessario valutare le singole polizze e scegliere quella più idonea alle proprie esigenze. A tal proposito occorre però precisare che l’assicurazione tiene indenni dalle conseguenze civili, ovvero economiche di un sinistro, un infortunio e/o un danno, ma non dalle conseguenze penali.

Il caso

Riporto un caso analogo a quello sopra accennato di Fiera Cavalli 2022. Durante una gara di livello internazionale, svolta nel territorio italiano, il groom del proprietario del cavallo, giunti nel luogo di svolgimento della gara, provvedeva a stallare l’animale nel box indicato dagli organizzatori.

Il proprietario e il groom provvedevano, quindi, agli adempimenti successivi, ovvero al parcheggio van e alla sistemazione delle attrezzature. Tuttavia, al ritorno nel box, il proprietario notava immediatamente una zoppia del cavallo. A seguito dei controlli veterinari, veniva diagnosticata una forte infiammazione tendineo muscolare causata da un brusco movimento, similare ai casi di spavento e successivo scatto dell’animale impaurito. Il veterinario stabiliva, quindi, l’impossibilità del cavallo a partecipare alla gara.

Vien da sé la premura del proprietario di comprendere le cause dell’accaduto, sia dal punto di vista del cd. danno emergente rappresentato dal danno fisico del cavallo, sia dal cd. lucro cessante, ovvero l’impossibilità di partecipare alla gara. Il proprietario, al momento del controllo del box, ne notava le condizioni non ottimali, dovute sia da un manifesto pubblicitario legato ad una parete del box, che a causa delle raffiche di vento si muoveva e creava dei rumori fastidiosi per il cavallo ed un manto scivoloso al di sotto del truciolato.

Accortosi quindi della negligenza degli organizzatori il proprietario del cavallo avviava un’azione giudiziaria nei loro confronti per chiedere il risarcimento dei danni subiti. La difesa degli organizzatori riteneva che loro fossero esenti da responsabilità e che i danni dovessero essere risarciti dal  proprietario della struttura ospitante la gara, ovvero il Comune. Nel corso del processo è emerso come l’associazione organizzatrice dell’evento abbia omesso di predisporre idonee e determinanti cautele in grado di evitare il sinistro, tra cui l’installazione di un pavimento antiscivolo nei box.

In conclusione, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’organizzatore in quanto titolare di una posizione giuridica tale da impedire l’evento verificatosi. L’associazione organizzatrice aveva – prudentemente e fortunatamente – stipulato un’idonea polizza assicurativa che l’ha tenuta indenne da un’ingente esborso economico.

A menzus biere!

(11 ottobre 2024) © Avv. Giulio Muceli – riproduzione riservata; foto archivio: © A.Benna / EqIn

per info: Studio Legale Muceli & Murreli: sito web: clicca qui

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Diritto equestre: approfondiamo il problema del furto del cavallo

Redazione EQIN
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