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Regolamento generale FISE per tutti: 2- Affiliazioni e aggregazioni

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24 gennaio 2018 #focus

Eccoci con l’appuntamento previsto ogni mercoledì: un focus contenente i concetti chiave di ogni sezione del Regolamento generale FISE, con lo scopo di abbattere i tecnicismi, fare chiarezza e stimolare tutti alla lettura completa ed analitica del testo. Siamo certi che a puntate il Regolamento risulterà più agevole e utilizzabile.
Affiliazioni / Aggregazioni, è questo il Titolo II del primo dei quattro libri che andranno a costituire il testo unico della FISE, il regolamento generale (disponibile sul sito della FISE, scaricabile anche cliccando qui ). 

Questa sezione si apre con l’Art.3 che specifica immediatamente che è la Federazione stessa a regolamentare e a definire le procedure di affiliazione e aggregazione e che tali modalità saranno esplicate dagli articoli 4 e 15 dello Statuto Federale.

Chi sono gli “Enti”? A spiegarcelo è il secondo punto dell’articolo 3, che illustra che si definiscono genericamente “enti” i soggetti costituiti in forma di associazione sportiva dilettantistica oppure società sportiva dilettantistica oppure gli altri soggetti similari che possono svolgere le medesime finalità perché autorizzati dalle leggi dello Stato italiano.
Una volta chiarito a cosa si riferisce il testo quando menziona gli “enti” il punto successivo dell’Art. 3 (3.2) chiarisce che non è ammessa, quindi non è possibile, la richiesta di affiliazione/aggregazione presentata tramite un Comitato Regionale geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. La richiesta di un “ente” situato nel Lazio (esempio) potrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite il Comitato Regionale del Lazio. Anche quando si tratta del caso delle affiliate per sede del richiedente, si intende quella sede specifica dove si dispone dell’impianto sportivo e non quella legale e amministrativa (questo punto sarà meglio affrontato nell’Art. 5.1.11).

Entrare a far parte della famiglia FISE per il nuovo ente aggregato e affiliato comporta una serie di diritti e di doveri tra cui, come esplicitato dal paragrafo 3.4, il legale rappresentate deve impegnarsi e garantire alla Federazione il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività sportiva, sia agonistica che non agonistica, presso l’impianto oggetto della stipula, non vale nel caso in cui questi siano già stati tesserati, ad esempio nella situazione di un cambio di impianto. Fondamentale il tesseramento anche per garantire ai propri soci le coperture assicurative previste dalle attuali disposizioni. Oltre a garantire il primo tesseramento, il nuovo ente deve assicurare il rinnovo annuale dei tesseramenti nei limiti stabiliti proprio dal testo unico della Federazione.
Oltre agli atleti umani anche tutti i cavalli che svolgono le attività di competenza della Federazione ( 2.3.1) presso un ente affiliato o aggregato devono essere iscritti annualmente ai ruoli federali del cavallo atleta in modalità che saranno meglio illustrate nei prossimi articoli.
Una volta entrati a far parte del gruppo FISE gli enti dovranno rispondere a degli standard volti a garantire la sicurezza e il benessere di cavalieri, cavalli e dei terzi all’interno degli impianti (3.6) poiché sarà proprio l’ente ad essere ritenuto responsabile di ogni necessaria autorizzazione amministrativa nel rispetto di norme edilizie, igenico-sanitarie e di sicurezza; così come del mantenimento, della costruzione, della manutenzione e della vigilanza dell’impianto e del suo pubblico anche durante lo svolgimento di eventuali manifestazioni sportive ( 3.7).
La FISE non è responsabile e non risponde in alcun modo nei confronti di tesserati o terzi in caso di violazioni dell’ente affiliato o aggregato degli obblighi appena elencati essendo competente solo nel controllo degli aspetti sportivi dell’attività dell’ente.
Nell’Art. 3.9 si dichiara che le istanze, richieste, di affiliazione e aggregazione sono sottoposte al vaglio del Consiglio Federale durante il primo Consiglio utile successivo all’invio, in forma telematica, da parte del Comitato Regionale alla Segreteria Generale. Sia nel caso di accoglimento che in quello di rigetto, la comunicazione all’interessato sarà tempestiva. Nel caso del buon fine della richiesta l’affiliazione o l’aggregazione inizierà dalla data della delibera che di fatto ha sancito la buona riuscita dell’affiliazione/aggregazione (3.9).
Una volta affiliati, quindi una volta ricevuta la conferma dal Consiglio Federale, l’ente deve provvedere, nei tempi indicati dal CONI, ad iscriversi al registro CONI per ottenere tutti i riconoscimenti ai fini sportivi e per usufruire del previsto regime fiscale. La FISE si occuperà di effettuare una comunicazione al CONI ma sarà l’ente a dover provvedere autonomamente a perfezionare l’iscrizione.
Per poter istituite la pratica saranno richieste delle autocertificazioni che, il punto 3.11 specifica che debbano essere rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm accompagnate da un documento di identità valido del sottoscrittore. Documenti diversi non saranno presi in considerazione.
Indicazioni, data la natura burocratica, specifiche e spesso insidiose. Prossimo mercoledì analizzeremo il Capo I – Affiliazione andando ad esplorare le norme generali specifiche (Art.4) e i requisiti (Art.5).

© Diana Migliaccio; riproduzione riservata; fonte principale: FISE; foto in copertina da © 10elol.it

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