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L’insidiosa “mezza fida”: ecco l’analisi giuridica del contratto tra le parti

La "mezza fida": ecco l'analisi giuridica del contratto tra le parti
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Il contratto di mezza fida di un cavallo

La mezza fida è un contratto molto frequente in ambiente equestre: consiste nell’affittare il cavallo di un altro soggetto per un determinato periodo di tempo e dividere con quest’ultimo le spese di gestione, nonché l’utilizzo stesso dell’animale.

A differenza del contratto di fida (detto anche contratto di affitto o di locazione di un cavallo) in cui il concedente (di regola il proprietario del cavallo) affida l’intera gestione e l’utilizzo esclusivo dell’animale a un terzo soggetto (il quale, per quel periodo, gestirà il cavallo “come se fosse il suo”), nel contratto di mezza fida anche il concedente continuerà a gestire e utilizzare l’animale, la cui gestione diventerà, di conseguenza, “condivisa” fra le parti.

Gli accordi delle parti determineranno la misura e le modalità di tale utilizzo, nonché la percentuale e il tipo di spesa a carico di ciascuna parte.

In questo senso, come la maggior parte dei contratti “equestri”, anche il contratto di mezza fida non necessita della forma scritta ai fini della sua validità e potrà, quindi, concludersi semplicemente, come spesso accade, anche con una sola stretta di mano fra le parti.

La circostanza di aver stipulato un contratto per iscritto sarà, tuttavia, determinante in sede di eventuale contenzioso, quando chi agisce o chi si difende dovrà dimostrare davanti a un giudice quali erano nello specifico gli accordi fra le parti. In quel caso, solo un “buon” contratto (o quasi) permetterà di superare il classico detto “la mia parola contro la tua”.

A fronte della concessione in mezza fida del cavallo, oltre all’impegno dell’affidatario di sobbarcarsi le spese di gestione del cavallo o parte di esse, potrà essere prevista anche la corresponsione (di regola mensile) a favore del proprietario/concedente di una somma preventivamente concordata con quest’ultimo a titolo di canone di affitto/locazione del cavallo.

Rispetto alle spese, è opportuno predeterminare dettagliatamente di quali spese dovrà farsi carico l’affidatario e in che misura e quali spese continueranno a gravare, invece, sul concedente/proprietario.

La distinzione a cui porre particolare attenzione nel redigere un contratto di mezza fida riguarda principalmente la natura, ordinaria o straordinaria, delle spese da affrontare. Di norma, si definiscono ordinarie le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita di un cavallo (fieno, mangime, periodica ferratura, integratori, vaccinazioni, visite veterinarie di routine etc.) e straordinarie quelle spese necessarie ad affrontare eventi imprevedibili o eccezionali o, comunque, necessarie ad affrontare esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita di un cavallo (es. interventi chirurgici per infortunio o malattia, trasferte etc.).

Non vi è una regola fissa, le parti possono decidere come meglio credono la singola compartecipazione alle spese di gestione del cavallo e la misura di tale compartecipazione. L’importante è che gli accordi, come detto preferibilmente scritti, siano i più chiari e dettagliati possibile.

Come visto, le clausole contenute in questo tipo di contratti possono e, anzi, devono variare a seconda del caso concreto e delle necessità dei singoli contraenti. Il contratto potrà, ad esempio, prevedere la facoltà dell’affidatario di partecipare a competizioni sportive con il cavallo e, nel caso, si potrà preventivamente stabilire il numero massimo delle competizioni a cui il cavallo potrà partecipare sotto la sella dell’affidatario, la frequenza dei concorsi e anche lo sforzo massimo a cui il cavallo potrà essere sottoposto (ad esempio, potrà essere indicato che il cavallo non potrà partecipare a categorie di salto a ostacoli superiori a 115 cm o a percorsi di endurance superiori ai 30 km e così via a seconda delle diverse discipline interessate).

In generale, poi, e salvo – come detto – le peculiarità del caso, nei contratti a tempo determinato con una durata relativamente breve (ad es. 3/6 mesi / un anno) è preferibile non inserire clausole di recesso prediligendo la stabilità del rapporto contrattuale; mentre nei contratti a tempo determinato ma con durata maggiore di un anno o nei contratti a tempo indeterminato, di regola, è preferibile inserire sempre la cd. via d’uscita, per consentire alle parti (magari anche solo a partire da un determinato periodo di tempo) di liberarsi senza conseguenze da un vincolo contrattuale che potrebbe risultare ormai stretto.

Oltre alle necessarie clausole che regolamentino la durata del contratto, l’eventuale via d’uscita per liberarsene e le modalità di compartecipazione alle spese, altre eventuali clausole da inserire nel contratto di mezza fida possono essere, a seconda del contesto e degli specifici accordi intercorsi fra le parti: l’impegno delle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede; eventuali clausole di assunzione del rischio e/o di esonero / limitazione della responsabilità; l’impegno alla stipulazione e al mantenimento di eventuali polizze assicurative che possono coprire diversi tipi di rischio; l’impegno a mantenere il cavallo in un certo stato di forma e la conseguente facoltà del concedente di effettuare periodici controlli, anche con professionisti di propria fiducia, sullo stato di salute, anche mentale, del cavallo; eventuali clausole di prelazione o opzioni all’acquisto del cavallo; eventuali garanzie sulle somme da corrispondere; l’impegno assunto dall’affidatario di farsi assistere nella gestione del cavallo da un istruttore qualificato e/o di non scuderizzare altrove il cavallo e/o di non concedere l’utilizzo del cavallo ad altri soggetti e così via all’infinito a seconda di quelle che sono le diverse aspettative e gli accordi delle parti.

In conclusione, rimane da dire come, giuridicamente, il contratto di mezza fida – scritto o, a maggior ragione, non scritto – è un contratto insidioso, poiché insidiosi sono gli eventi che possono accadere quando si tratta di cavalli (infortunio o malattia dell’animale; caduta del cavaliere; danni creati dal cavallo a terzi o al cavaliere stesso; inadempimenti contrattuali etc.).

L’invito rivolto alle parti, oltre a quello di rivolgersi a professionisti per la redazione dei contratti, è quello di “pensare sempre al peggio” e cercare di porvi contrattualmente rimedio: e se non paga? E se cade? E se il cavallo si fa male? E se lui/lei si stufa? E se mi stufo io? E se il cavallo e il cavaliere non dovessero formare un buon binomio? E se il cavallo calcia sotto la sua gestione e colpisce un passante? E se il cavallo va in clinica, chi paga? E se lui/lei non paga, devo pagare io? E se lei/lui non gli pulisce i piedi prima e dopo il lavoro montato? Etc.

Attenzione: essendo il contratto in esame assimilabile al contratto di locazione, per il quale la legge prevede il preventivo ricorso alla cd. mediazione obbligatoria quale condizione per poter esperire una successiva domanda giudiziale, è opportuno che chi intende rivolgersi al giudice in caso di controversie sorte in questa materia esperisca prima di tutto il cd. tentativo di mediazione di fronte ad apposito organismo.

Sarà, peraltro, occasione per tentare di conciliare la controversia evitando così i tempi e i costi di un giudizio.

(1° dicembre 2021) © Avv. Marianna Garrone – riproduzione riservata; foto/grafica: © EqIn

per info: studio@dirittoequestre.it

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