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Diritto Equestre, la parola all’Avv. Viti: “tanti problemi legali sono spesso causati dalla mancata prevenzione”

Diritto Equestre, la parola all'Avv. Viti: "tanti problemi legali sono spesso causati dalla mancata prevenzione"
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30 novembre 2018 #focus

Sul finire di ottobre, avevamo annunciato la pubblicazione del “Manuale di diritto equestre. La guida pratica per gli operatori del settore” tra le novità 2018 di Equitare Casa Editrice (+info: clicca qui), titolo a firma degli Avv. Pierfrancesco Viti e Ferdinando Bruni, entrambi specialisti di una materia molto complessa, specie se relativa allo specifico ambito equestre dove, nella stragrande maggioranza dei casi, questioni di ordine civilistico, penale e amministrativo si intrecciano fittamente.

Questo Manuale, suddiviso in tre parti (1: La responsabilità civile nell’attività equestre; 2. La responsabilità penale negli sport equestri; 3: I contratti in materia equestre), oltre ad essere un importante strumento per gli operatori di settore, si rivolge in senso lato a tutti coloro che lavorano nel mondo equestre con l’obiettivo di fornire gli elementi indispensabili per conoscere la maggior parte delle problematiche giuridiche connesse ai cavalli. Abbiamo quindi raggiunto uno degli autori, l’Avvocato Pierfrancesco Viti, per rivolgergli qualche domanda e presentare più dettagliatamente un volume che vanta molti pregi, non da ultimo quello di essere chiaro e molto scorrevole nella lettura (cosa certamente non facile da realizzare, dato il complesso tema trattato).

Avvocato, per iniziare chiariamo subito un elemento importante: cosa s’intende per “diritto equestre”?

“Il diritto equestre” non è considerato in Italia una materia giuridica in senso stretto: questa espressione italiana corrisponde alla traduzione dall’inglese di Equine Law e comprende questioni di diritto civile, penale, amministrativo connesse alle attività con gli equidi: nei paesi anglosassoni c’è una maggiore sensibilità verso i problemi giuridici legati agli sport equestri e, più in generale, verso i cavalli. E’ per questo che lì il “diritto equestre” è una materia che viene trattata da alcuni studi legali in modo specialistico già da parecchi anni. Siamo pertanto orgogliosi di aver “rotto il ghiaccio” su questo tema, realizzando per primi in Italia questo “Manuale di diritto equestre”: sono certo potrà essere utile sia per gli operatori del settore equestre al fine di prevenire o quantomeno attenuare i problemi che potrebbero derivare dall’esercizio di queste attività, sia per chi, nel settore Giustizia, spesso si trova a dover risolvere casi molto complessi. Dall’altro lato, questo volume – che ha il Patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri – è solo la prima parte di un progetto di più ampio respiro volto a formare adeguatamente su questioni giuridiche anche tecnici, istruttori, giudici di gare del nostro mondo che certamente necessita di maggiore consapevolezza circa la responsabilità giuridica di tante azioni.

“Del nostro mondo”: ci racconti dunque qualcosa di lei e i cavalli, Avvocato Viti:

Beh, brevemente, ho avuto la fortuna di crescere con una buona educazione equestre, la mia famiglia vanta una lunga e grande passione per il mondo dei cavalli. Mio padre Vittorio, come prima suo padre e suo nonno, ha continuato a trasmettere questo amore a me e a mio fratello e ad insegnarci le basi dell’arte equestre. Se così si può dire, monto a cavallo dall’età di 3 anni! Sono stato Fondatore e Presidente di un Circolo Ippico in Puglia, di cui faccio ancora parte compatibilmente con i miei impegni professionali. Proprio il rapporto costante con i cavalli e il mondo equestre mi ha fatto presto capire che questo sport, se praticato male e senza le dovute cautele, può nascondere insidie e pericoli che possono talvolta provocare più di una spiacevole conseguenza.

Far conoscere il più possibile la materia giuridica per prevenire tanti problemi connessi ai cavalli: è questo l’intento primario del “Manuale” ma anche, in senso lato, del suo lavoro? E’ dal 2010 che lei si occupa di Equine Law…

Esattamente, perché, sembrerà banale, ma specie giuridicamente, “prevenire è sempre meglio che curare”. E’ assai chiaro che tanti problemi legali derivanti per esempio dall’esercizio delle attività di un centro ippico sono spesso causati dalla mancata prevenzione, sia in materia di sicurezza, sia soprattutto in materia contrattuale. Ed è in particolare su questo punto che vorrei insistere anche in questa chiacchierata – la Parte Terza del nostro Manuale di diritto equestre è proprio dedicata a “I contratti in materia equestre “: sfortunatamente durante la mia esperienza professionale ho potuto constatare che nell’ambito dell’equitazione vi è ancora una grave carenza a livello generale in materia contrattuale. Mi spiego meglio: vi è una tendenza ad evitare (forse per superficialità o diffidenza) la stipula dei contratti per iscritto. Non è penetrata fino in fondo l’idea della tutela garantita da una scrittura, quanto piuttosto solo quella del vincolo tra le due parti consenzienti al momento della stipula. La stragrande maggioranza dei contratti del settore equestre (contratto di pensionamento, di vendita, di fida/mezza-fida ecc.) spesso sono solo verbali o vengono redatti col sistema “fai da te”, il che spesso comporta gravi conseguenze sul piano della risoluzione di eventuali contenziosi che potrebbero scaturire dal sempre possibile logorio dei rapporti tra i contraenti. Non tutti sanno che un contratto stipulato solo in forma verbale andrebbe a complicare inevitabilmente tutto il processo di risoluzione (in ambito giudiziale e/o stragiudiziale) della controversia che può nascere in merito all’esecuzione del contratto o ad eventuali responsabilità di uno dei contraenti, con conseguenze anche sul piano dei costi necessari per la risoluzione dei casi.

Portiamo qualche esempio concreto?

Certo, ce ne sono tantissimi. Vi presento un caso emblematico: riguarda una donna che gestisce un centro ippico e un associato proprietario di un cavallo a pensione, tra loro fidanzati. Finisce tra i due il rapporto personale. L’ex fidanzato – rimasto formalmente proprietario del cavallo – non vuole firmare il passaggio di proprietà alla donna; di fatto, però, è la donna che mantiene e utilizza il cavallo. Ora che il rapporto personale tra i due è terminato, e non pacificamente, subentrano non pochi problemi. Per punti:

a) il proprietario del cavallo non paga più la pensione al Centro Ippico;
b) la donna, che si occupa e utilizza l’animale, senza autorizzazione del proprietario non può usufruirne: rischia di andare incontro all’accusa di appropriazione indebita.
c) la donna (che è anche gestore del maneggio) si troverà quindi a doversi occupare del benessere del cavallo – di fatto “abbandonato” dalle circostanze bellicose del rapporto tra i due ex fidanzati – continuando a mantenerlo in salute, con tutto ciò che comporta anche sul piano economico, fin quanto non vi sarà l’accordo con il proprietario; in mancanza, sarà necessaria una pronuncia di un giudice che dovrà accertare per prima cosa il rapporto contrattuale tra i due e l’eventuale responsabilità del proprietario (a seguito di un giudizio ordinario, con tutto ciò che ne comporta in termini economici e di tempo); successivamente, attraverso un altro procedimento distinto, potrà chiedere finalmente l’assegnazione del cavallo (se nel frattempo l’animale è sopravvissuto agli anni trascorsi!).

La complessa situazione sopra indicata, che accade più frequentemente di quanto non si creda, necessita quindi del ricorso ad avvocati i quali, senza l’esistenza di una qualunque scrittura/contratto tra le parti coinvolte, avranno non poche difficoltà a venire a capo di una simile matassa.

Cosa ci insegna tutto questo? Sia che si prenda in affida un cavallo, sia che si porti il proprio cavallo in una struttura, è sempre auspicabile predisporre dei contratti, delle scritture private che tutelino tutte le parti coinvolte. Da evitare assolutamente il “fai da te” (magari scopiazzando da qualche documento trovato sul web)! Difatti, se nell’esempio menzionato vi fosse stato un contratto scritto tra le parti, con tanto di indicazione della cifra pattuita per il mantenimento, il gestore del maneggio avrebbe potuto richiedere immediatamente al giudice competente l’emissione di un decreto ingiuntivo (e cioè di un ordine immediato di pagamento) nei confronti del proprietario, con notevole risparmio di tempi e spese. Nel frattempo lo stesso gestore avrebbe potuto continuare ad occuparsi del cavallo in tranquillità, con un’unica accortezza, che già abbiamo indicato prima: chi si occupa del benessere di un cavallo non può mai, in assenza del nulla osta del proprietario – anche se quest’ultimo sparisce – utilizzare il cavallo per propri scopi o utilità (come farlo montare o, peggio ancora, venderlo): sono tutte attività illecite, che potrebbero comportare gli estremi del reato di appropriazione indebita. E’ chiaro che se gli accordi sono solo verbali e/o approssimativi, a fronte di situazioni litigiose tutto può cambiare. Va da sé che più elementi saranno indicati e trattati nei diversi contratti, più facile sarà risolvere l’intricata situazione: si consideri che è possibile prevedere/inserire anche la clausola dell’abbandono da parte del proprietario e ad esempio determinare che, in quel caso, il cavallo può essere utilizzato dal gestore del Centro Ippico.

Verba volant, scripta manent, eh già… Quel che mettiamo nero su bianco rende dunque le cose più semplici anche da un punto di vista giuridico! Chiudiamo con un ultimo consiglio in tal senso, Avvocato Viti:

Beh, anche economicamente ragionare preventivamente ha i suoi benefici: rivolgersi ad un esperto in via preventiva – per la redazione dei contratti, dei regolamenti di scuderia e di eventuali dichiarazioni da far sottoscrivere a chi intende partecipare alle attività del centro ippico – è senza dubbio molto meno dispendioso rispetto ad intraprendere qualsiasi contenzioso.

© Barbara Scapolo / Pierfrancesco Viti – riproduzione riservata; in copertina foto equestrianprofessional.com

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Redazione EQIN
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