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Diritto Equestre: e se il proprietario del cavallo sparisce?

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05 maggio 2019 #focus

“Chi è esperto del settore equestre conosce tutte le problematiche che si annidano dietro gli accordi per ospitare i cavalli a pensione presso un centro ippico o altre strutture che offrono questo tipo di servizio”. Un incipit assolutamente veritiero, quello che si incontra nelle prime righe della terza parte (“I contratti in materia equestre”) del “Manuale di diritto equestre. La guida pratica per gli operatori del settore“, edito nel 2018 da Equitare Casa Editrice (+info: clicca qui), libro a firma degli Avv. Pierfrancesco Viti e Ferdinando Bruni, entrambi specialisti di materia giuridica relativa allo specifico ambito equestre dove, nella stragrande maggioranza dei casi, questioni di ordine civilistico, penale e amministrativo si intrecciano fittamente.

Con la collaborazione di Equitare Casa Editrice, offriamo al lettore oggi un estratto del capitolo “Il contratto di pensionamento e la custodia del cavallo (pp. 139-140)”, perché porta un esempio concreto, assai eloquente, di un caso tipico circa il frequente subentro di difficoltà nei rapporti tra gestore/responsabile della struttura ospitante e proprietario del cavallo, in assenza di accordi scritti. Nell’intervista rilasciata ad Equestrian Insights (clicca qui), l’Avv. Viti già spiegava infatti che nulla dovrebbe essere tralasciato, sebbene purtroppo sia costume piuttosto diffuso nel mondo equestre l’ “evitare (forse per superficialità o diffidenza) la stipula dei contratti per iscritto. Non è penetrata fino in fondo l’idea della tutela garantita da una scrittura, quanto piuttosto solo quella del vincolo tra le due parti consenzienti al momento della stipula”. Il caso qui presentato riguarda purtroppo una situazione che più di una volta si è verificata/si verifica: l’irreperibilità e morosità di un proprietario di cavallo, quest’ultimo ospitato e affidato ad un centro ippico/struttura. Nell’ambiente equestre circolano diverse “leggende metropolitane” circa le modalità di (semplice) risoluzione di una situazione siffatta – con un quasi scontato pacifico subentro nella disponibilità e proprietà del cavallo, dopo un certo tempo, da parte della struttura creditrice. Come stiamo per vedere, su di un piano legale, questa non è assolutamente una strada percorribile, specie in assenza di accordi scritti.

Una volta mi contattò un cliente proprietario di una struttura. Come la maggior parte degli operatori, il suo maggiore guadagno era rappresentato dalle mensilità pagate dai proprietari dei cavalli ospitati. Mi chiamò preoccupato in quanto il proprietario di un equide non si faceva vivo ormai da oltre 5 mesi. Pertanto mi poneva 2 domande: a) come recuperare il credito derivante dal mancato pagamento delle mensilità dovute, pur non avendo un contratto sottoscritto dalle parti; b) che sorte avrebbe subìto il cavallo del proprietario moroso.

Risposi d’istinto che non si trovava di certo in una piacevole situazione, per almeno due ordini di motivi. Il primo, quello più grave, era rappresentato dal fatto che – come proprietario della struttura, e nonostante la morosità del proprietario del cavallo – aveva senza dubbio l’obbligo di continuare a somministrare all’animale le dovute razioni alimentari e di mantenerlo allo stesso tempo in buona salute, magari anticipando di tasca propria le spese veterinarie (se necessarie) e di mascalcia. Il tutto senza avere la possibilità di utilizzare il cavallo, in quanto al custode (in assenza di speciali accordi) non è consentito l’uso di ciò che custodisce. Il secondo motivo – meno grave, ma altrettanto importante – era rappresentato dal non agevole recupero del credito, in assenza di un valido documento contrattuale che potesse attestare con immediatezza la quantità e l’esigibilità del credito maturato. Al che il proprietario della struttura – ancor più preoccupato – mi domandò per quanto tempo avrebbe dovuto continuare a mantenere un cavallo che non era di sua proprietà. La mia risposta fu: “A tempo indeterminato”.

Difatti la soluzione legale al problema del malcapitato cliente non era così semplice come forse lui credeva, considerato che nel caso descritto non esistevano strumenti giuridici di immediata applicazione che dessero risultati certi e veloci. Il tutto aggravato dal fatto che nella fattispecie non c’era alcun accordo scritto tra le parti, e che quindi la tipologia del rapporto fosse in realtà tutta da accertare in un giudizio ordinario, lungo e costoso.

Come sicuramente avrete capito da questa storia, i rapporti tra le parti in materia di pensionamento dei cavalli necessitano assolutamente di un accordo scritto, dove vengano previste quanto più possibile le condizioni di contratto a tutela di entrambe le parti, allo scopo di prevenire inutili e dispendiosi contenziosi quando ormai i rapporti si sono logorati. 

Rivolgersi ad un esperto in via preventiva – per la redazione dei contratti, dei regolamenti di scuderia e di eventuali dichiarazioni da far sottoscrivere a chi intende partecipare alle attività del centro ippico – è senza dubbio molto meno dispendioso rispetto ad intraprendere qualsiasi contenzioso.

© B.S. – riproduzione riservata; in copertina foto © EqIn

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Redazione EQIN
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